Regolamento
prestito locale
l prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità dei documenti a
livello locale, nazionale ed
internazionale. Pertanto, nell'interesse degli studi, è consentito il prestito dei libri
della Biblioteca con le limitazioni riportate di seguito.
Il prestito si distingue
in diretto e interbibliotecario.
Prestito diretto
Il prestito diretto si
effettua a favore di coloro che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, siano
residenti nel Comune di Marcianise e nei Comuni limitrofi, siano regolarmente iscritti ai
servizi della Biblioteca.
Il prestito può effettuarsi anche a minorenni, mediante malleveria:
- dei propri genitori;
- se studenti, anche del proprio
capo d'Istituto;
- del Sindaco;
- del responsabile della
biblioteca.
Per le opere date in
prestito con malleveria, il mallevadore è responsabile in solido con le persone di cui si
fa garante.
Possono essere ammessi al servizio di prestito, pur non essendo residenti in
nellambito territoriale, con autorizzazione del Responsabile della Biblioteca e per
periodi limitati di tempo:
a) i cittadini italiani,
della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, nonchè i cittadini dei Paesi
aderenti alla Comunità Europea, in grado di documentare il proprio domicilio in ambito
territoriale e muniti di un valido documento identificativo;
b) i cittadini dei Paesi
extracomunitari, che, oltre alla documentazione di cui al punto a), siano in possesso
della certificazione attestante il periodo di soggiorno e della presentazione di
un'autorità diplomatica o di unistituzione culturale.
Opere non ammesse al
prestito
Non sono ammesse al prestito le
seguenti opere:
a) opere rare o di pregio
e in genere il materiale che, per il suo eccezionale valore bibliografico, storico ed
artistico o per il suo precario stato di conservazione non deve uscire dalla Biblioteca;
b) il materiale che, in
seguito a lasciti o donazioni, sia stato destinato alla Biblioteca con l'espressa
condizione del divieto del trasferimento, anche se temporaneo, dalla Biblioteca stessa;
c) le enciclopedie, i
dizionari, i repertori bibliografici, le grandi raccolte e, in genere, le opere di
frequente consultazione, con particolare riguardo a quelle di cui la Biblioteca possegga
un solo esemplare;
d) i periodici;
e) le miscellanee legate in volume;
f) le opere il cui numero
di volumi o tomi sia superiore a due;
g) le opere in
continuazione e quelle facenti parte di collane organiche;
h) le opere sottoposte a
vincoli giuridici o soggette a particolare tecniche di protezione;
i) i manoscritti, i
disegni, le stampe, le musiche antiche.
Per eccezionali motivi,
il Responsabile della Biblioteca può autorizzare il prestito delle opere indicate alle
lettere d), f), g).
Nessuna deroga è ammessa per le opere di cui alle lettere a), b), h), i).
Gli enti, istituti e simili per essere ammessi al prestito devono far richiesta al
Sindaco.
Non si possono dare in prestito più di due volumi per volta nè più di quattro volumi o
tomi complessivamente.
Il richiedente, all'atto di ritirare i volumi ottenuti in prestito, deve verificarne
l'integrità e lo stato di conservazione e far annotare dall'impiegato addetto sul modulo
di richiesta le mancanze riscontrate. |